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Ordinanza di Rimessione e Ingente Quantità di Stupefacenti

L’ordinanza emessa dalla Cassazione, Sezione Penale IV, il 10 settembre 2019 (n. 38635), ha sollevato importanti questioni interpretative in relazione all’applicazione dell’aggravante per ingente quantità di stupefacenti. Questo tema, regolato dall’Art. 80 del TU 309/90 e oggetto di precedenti giurisprudenziali come la sentenza Biondi del 2012, continua a suscitare dibattiti legali e dottrinali.

La Rimessione alle Sezioni Unite e il Dibattito Normativo

L’ordinanza del 2019 ha posto una domanda chiave alle Sezioni Unite: i parametri fissati dalla sentenza Biondi del 2012 rimangono validi, oppure necessitano di una nuova verifica alla luce delle modifiche normative introdotte dal DL 36/2014 e dalla legge 79/2014? In particolare, la questione verte sull’adeguamento dei criteri quantitativi alle evoluzioni del regime sanzionatorio.

Criteri Numerici della Sentenza Biondi (2012):


La sentenza aveva stabilito un parametro rigorosamente quantitativo, fissando la soglia di 2000 volte il massimo principio attivo consentito dalle tabelle ministeriali. Tuttavia, la definizione includeva clausole come “di norma” per consentire ai giudici di valutare la pericolosità della sostanza caso per caso.

L’Art. 618 cpp e la Valutazione dell’Aggravante

L’ordinanza si basa sull’Art. 618 cpp, che disciplina il rinvio di questioni di particolare rilevanza alle Sezioni Unite. In questo contesto, si è chiesto se le modifiche legislative richiedano un aggiornamento dei criteri ponderali stabiliti dalla giurisprudenza precedente, in particolare per le cosiddette droghe leggere.

Focus sulle Droghe Leggere:


Con il DL 36/2014, la distinzione tra droghe leggere e pesanti è stata ripristinata, influenzando le modalità di applicazione dell’aggravante dell’ingente quantità. Questo ha sollevato dubbi sulla compatibilità del parametro matematico con le nuove normative.

L’Equilibrio tra Certezza del Diritto e Flessibilità Giurisprudenziale

La sentenza Biondi aveva cercato di bilanciare l’esigenza di certezza del diritto con la necessità di flessibilità interpretativa. Se da un lato i criteri numerici hanno ridotto l’arbitrarietà, dall’altro la giurisprudenza successiva ha evidenziato la necessità di integrare valutazioni qualitative.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014:


La Consulta ha dichiarato illegittimi alcuni aspetti dei criteri fissati dalla sentenza Biondi, riaprendo il dibattito sulla quantità massima detenibile e sulla distinzione tra droghe leggere e pesanti.

L’Influenza della Qualità delle Sostanze sull’Aggravante

Un elemento centrale del dibattito riguarda la qualità della sostanza stupefacente, che può aggravare la pericolosità della stessa. Sebbene la sentenza Biondi si concentri sul criterio ponderale, i giudici hanno spesso considerato la qualità della droga come un fattore decisivo.

Clausole di Mitigazione:


Le clausole incluse nella sentenza Biondi (“ferma restando la discrezionalità del giudice di merito”) offrono margini di valutazione ai giudici, consentendo loro di escludere l’aggravante in casi specifici.

Conclusioni sull’Ordinanza e il Futuro dei Criteri Quantitativi

L’ordinanza del 2019 ha evidenziato l’importanza di aggiornare i criteri giurisprudenziali alla luce delle nuove normative. Tuttavia, il dibattito tra rigidità dei parametri numerici e flessibilità interpretativa continua, dimostrando la complessità di applicare l’aggravante dell’ingente quantità in modo equo ed efficace.

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