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Procurare Stupefacenti ad Altri secondo l’Art. 73

Il reato di procurare stupefacenti ad altri si configura quando una persona acquista droga, con mezzi propri, per cederla a terzi estranei alla compravendita. Questa condotta è punibile secondo l’Art. 73 del Testo Unico 309/90 e ha specifiche implicazioni giuridiche.

Definizione di Procurare Stupefacenti ad Altri

L’atto di procurare stupefacenti a terzi implica l’acquisto di droga con l’intento di trasferirla a persone diverse dall’acquirente. Secondo la giurisprudenza, il reato si perfeziona anche se l’intermediario non è direttamente coinvolto nel consumo.

Eccezione: Il Consumo di Gruppo

Se il procacciatore consuma anche lui parte della droga con il gruppo, il reato è assorbito nell’ipotesi del “consumo di gruppo”, escludendo così la configurazione del reato di spaccio.

Sanzioni per la Condotta di Procurare ad Altri

La condotta di procurare stupefacenti ad altri comporta pene rilevanti ai sensi dell’Art. 73 TU 309/90. La giurisprudenza considera aggravanti in base alla quantità e alle modalità di acquisto della sostanza.

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