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Commercio di Stupefacenti: Definizione e Reati nell’Art. 73

Il commercio di stupefacenti è una condotta complessa e continuativa che include l’acquisto e la cessione professionale di droghe. Questo reato, regolato dall’Art. 73 del Testo Unico 309/90, è strettamente legato alle attività di narcotraffico organizzato.

Definizione di Commercio di Stupefacenti in Giurisprudenza

Il commercio di stupefacenti, come definito dalla Cassazione (n. 13982 del 2018), si caratterizza per la continuità e la struttura organizzativa. A differenza di altre condotte, il commercio richiede una stabilità professionale, escludendo attività sporadiche.

Collegamento tra Commercio di Stupefacenti e Associazione a Delinquere

Il commercio di stupefacenti è spesso associato al reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, come confermato dalla Cassazione (n. 48565 del 2016). Questa sovrapposizione aumenta le pene, poiché le attività di commercio si svolgono spesso nell’ambito di organizzazioni criminali.

Sanzioni per il Commercio di Stupefacenti

Il commercio di stupefacenti è uno dei reati più severamente puniti dall’Art. 73 TU 309/90, con sanzioni che possono aumentare in base alla quantità e al livello organizzativo dell’attività.

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