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Vendita di Stupefacenti nell’Art. 73 TU 309/90

La vendita di stupefacenti è una condotta punibile secondo l’Art. 73 del Testo Unico 309/90. Questo reato si consuma quando due o più persone si accordano per lo scambio di sostanze in cambio di denaro o altri beni.

Definizione di Vendita di Stupefacenti

Il reato di vendita si perfeziona al momento dell’accordo, indipendentemente dalla consegna materiale della sostanza. Secondo la Cassazione (n. 16938 del 2011), è sufficiente che vi sia un’intesa tra le parti per configurare il reato, rendendolo punibile già a partire dall’accordo.

Differenze tra Vendita, Offerta e Messa in Vendita

La vendita di stupefacenti si distingue dall’offerta o dalla messa in vendita, poiché queste ultime non necessitano di un accordo immediato. La giurisprudenza ha stabilito che l’offerta può essere considerata reato anche senza la disponibilità immediata della sostanza, purché ci sia una reale capacità di procurarla (Cassazione n. 31849 del 2014).

Sanzioni per la Vendita di Stupefacenti

La vendita di stupefacenti comporta pene severe, anche quando la sostanza non viene fisicamente consegnata. Le sanzioni aumentano in base alla quantità di droga e alle circostanze aggravanti.

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