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L’accusa di associazione a delinquere (ai sensi dell’articolo 416 del codice penale) è definita quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.
I soggetti che promuovono, costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per il solo reato presupposto, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati girano armati per le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni (1).
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone), 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all’articolo 12, comma 3-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l’associazione è diretta a commettere tali delitti in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma (3).
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