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Negli ultimi anni è sensibilmente cresciuto il numero dei procedimenti aventi ad oggetto casi di colpa medica. Durante lo svolgimento della sua attività, infatti, può accadere che il medico incorra in responsabilità penali, civili o disciplinari.
Ciò può aver luogo per le cause più svariate che vanno dalla diretta inosservanza di obblighi imposti dalla legge o dai regolamenti – che disciplinano l’esercizio della sua professione – alla violazione di doveri professionali che possono andare, in questo secondo caso, ad integrare gli estremi di un reato penale.
La responsabilità del medico, connessa allo svolgimento della propria prestazione professionale, viene fatta rientrare nel più ampio alveo della “colpa medica” e si concretizza in errori ed omissioni che vanno a ledere, con minore o maggiore gravità a seconda dei casi, la salute del paziente fino a poter, negli episodi più gravi, arrivare a cagionarne la morte.
Si tratta quindi di una forma di responsabilità di natura colposa o dolosa, commissiva o omissiva.
Nella responsabilità dolosa le trasgressioni sono, se collegate all’esercizio della professione sanitaria stessa, intenzionali e coscienti, quindi per esse la disciplina dovrebbe prevedere un inasprimento delle pene rispetto ai casi di colpa. Ma, a tale proposito, vediamo qual è e cosa prevede l’attuale disciplina in materia di colpa medica.
Negli ultimi anni la disciplina di legge che regola la colpa medica e la responsabilità penale del medico è stata sottoposta a due importanti interventi di modifica: la nota legge Balduzzi n. 189/2012 e la legge Gelli n. 24/2017 hanno innovato completamente il concetto stesso di rilevanza penale nel comportamento dei sanitari.
La legge Balduzzi ha rappresentato un importante intervento in materia di responsabilità penale del sanitario: in base ad essa il medico rispettoso della buona pratica professionale e delle indicazioni della comunità scientifica non è da intendersi responsabile penalmente per colpe lievi.
Prima della riforma Balduzzi, in buona sostanza, il medico appariva molto più spesso responsabile di malattia a carico dei propri pazienti ed eventuale decesso degli stessi.
L’emanazione della legge Gelli numero 24/2017, poi, ha apportato sostanziali modifiche al codice penale, abrogando, tra l’altro, il primo comma dell’articolo 3 della legge Balduzzi.
E’ in particolare l’art. 590-sexies rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, che individua i casi in cui siano da addebitare al medico eventuali responsabilità colpose per morte o lesioni personali del paziente, specificando che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto“.
Lo scenario normativo in tema di responsabilità/colpa medica, come si vede, è drasticamente mutato.
Quello che occorre ora, per ottenere una buona tutela in presenza di reati ascrivibili a colpa medica, è rivolgersi a legale esperti, in gamba, qualificati e nel pieno possesso della conoscenza di queste nuove leggi. In questa direzione lo studio legale ICAA rappresenta un eccellente punto di riferimento.
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