Rispondiamo 24/7 | Parliamo:

Rispondiamo 24/7 | Parliamo:

Rispondiamo 24/24 365/365

La Legge 149/2016: Rafforzare la Cooperazione Giudiziaria nell’UE

Introduzione

Con la legge n. 149 del 2016, il legislatore italiano ha delegato il governo per attuare pienamente la Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. L’Italia, insieme a Croazia, Irlanda e Grecia, è stata tra gli ultimi Paesi a implementare questa Convenzione. L’obiettivo principale di questa delega era rafforzare la cooperazione giudiziaria dell’Italia in Europa, affrontando fenomeni criminali sempre più internazionali.

La Disciplina dei Trasferimenti dei Procedimenti

Articolo 4 della Legge 149/2016

L’articolo 4 della legge 149/2016 è cruciale per comprendere la disciplina dei trasferimenti dei procedimenti penali. Il legislatore, ai sensi dell’art. 76 della Costituzione, ha delegato il governo che ha emanato il Decreto Legislativo 149/2017, introducendo il nuovo titolo IV bis del Codice di procedura penale. L’obiettivo principale era evitare il mancato rispetto del principio del ne bis in idem, prevenendo la nascita di procedimenti paralleli in più Stati.

Il Nuovo Titolo IV Bis del Codice di Procedura Penale: Trasferimento dei Procedimenti

Art. 746 bis c.p.p. (Disposizioni Generali)

L’articolo 746 bis c.p.p. stabilisce che la disciplina regola il trasferimento dei procedimenti penali nell’ambito dell’UE, salvo diverse disposizioni delle singole convenzioni internazionali. Il trasferimento può avvenire sia a favore dell’Italia (trasferimento passivo) sia in favore dell’autorità giudiziaria di un altro Stato (trasferimento attivo) con i seguenti requisiti temporali:

  • Il trasferimento o l’assunzione devono avvenire prima dell’esercizio dell’azione penale (art. 746 co. 2).
  • La competenza territoriale si basa su diversi fattori, come il luogo dell’azione o omissione, le conseguenze dannose, il numero di persone offese, testimoni, fonti di prova, e l’impossibilità di estradizione.

Art. 746 ter c.p.p. (Assunzione di Procedimenti Penali dall’Estero)

L’articolo 746 ter c.p.p. disciplina il trasferimento passivo. Il Ministro della Giustizia, dopo aver ricevuto una richiesta di assunzione da uno Stato estero, trasmette la richiesta all’ufficio del Pubblico Ministero presso il giudice competente. La trasmissione equivale alla richiesta del Ministro di procedere secondo gli articoli 8, 9, 10 e 11 c.p.

Le convenzioni internazionali possono prevedere un rapporto diretto tra le autorità giudiziarie. In questo caso, il Pubblico Ministero, ricevuta la richiesta dal suo omologo straniero, avverte immediatamente il Ministro della Giustizia del provvedimento di assunzione.

Notifica alla Parte Offesa

La parte offesa (PO) viene notificata dell’assunzione del procedimento in Italia, con avviso di proporre querela, se richiesta. I termini per proporre querela, ai sensi dell’art. 124 c.p., decorrono dalla notifica dell’avviso. Tuttavia, la querela presentata all’estero conserva la sua efficacia anche nel nostro ordinamento.

Misure Cautelari

Il giudice italiano deve confermare le eventuali misure cautelari applicate all’estero secondo l’art. 27 c.p.p., effettuando una valutazione dei presupposti delle misure cautelari in base ai principi del nostro ordinamento.

Garanzie per l’Indagato

Le prove assunte all’estero conservano la loro efficacia in Italia, salvo il non contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento. Il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero viene computato secondo gli articoli 303 co. 4, 304, e 657 co. 2 c.p.p.

Art. 746 quater c.p.p. (Trasferimento di Procedimenti Penali all’Estero)

L’articolo 746 quater c.p.p. disciplina il trasferimento attivo, confrontandosi con il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Costituzione). Si ha trasferimento attivo quando l’Italia rinuncia all’esercizio dell’azione penale.

Norme Internazionali e Rapporto tra Autorità

Se le norme internazionali prevedono un rapporto diretto tra le autorità giudiziarie, l’autorità italiana comunicherà la decisione sul trasferimento entro 30 giorni. In caso di norme che prevedono un rapporto tra autorità centrali, l’autorità giudiziaria italiana trasmette la richiesta motivata al Ministero della Giustizia, che ha 30 giorni per decidere.

Competenze del Ministro della Giustizia

Il Ministro della Giustizia può:

  1. Disporre il trasferimento del procedimento.
  2. Vietare l’esecuzione del trasferimento per motivi politici o per il mancato rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento.
Conseguenze del Trasferimento

A seguito del trasferimento, il giudice italiano emetterà un decreto di archiviazione per difetto di giurisdizione (art. 20 c.p.). Se lo Stato estero non esercita l’azione penale nei tempi convenuti, il PM può richiedere la riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.).

Conclusione

La legge 149/2016 e il successivo Decreto Legislativo 149/2017 rappresentano un passo importante per rafforzare la cooperazione giudiziaria tra l’Italia e gli altri Stati membri dell’UE. L’introduzione del Titolo IV bis nel Codice di procedura penale mira a prevenire la duplicazione dei procedimenti e garantire una giustizia più efficiente ed equa.

Condividi l'articolo:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *